PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia della Venezia Orientale).

      1. È istituita la provincia della Venezia Orientale, nell'ambito della regione Veneto. La sede della nuova provincia è determinata dall'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della regione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la richiesta dei consigli comunali, previo parere favorevole del consiglio regionale del Veneto.

Art. 2.
(Circoscrizione territoriale della provincia della Venezia Orientale).

       1. La circoscrizione territoriale della provincia della Venezia Orientale è costituita dai seguenti comuni: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

Art. 3.
(Prima elezione degli organi provinciali).

      1. Le prime elezioni degli organi della provincia della Venezia Orientale hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).

      1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
      2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.

Art. 5.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Veneto, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia della Venezia Orientale degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alla provincia di Venezia.
      2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti
ed affari amministrativi).

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia della Venezia Orientale, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Venezia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia della Venezia Orientale.

Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia
della Venezia Orientale).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Venezia Orientale per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Venezia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.